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LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI PROPRI E IL NUOVO OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CIRCOLARE N. 11 settembre 2006 Oggetto: LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI PROPRI E IL NUOVO OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Riferimenti: Art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice Ambientale) Deliberazione Ministero dell’Ambiente 26.4.2006, prot. n. 01/CN/ALBO Dal 29 aprile 2006 le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti propri non pericolosi come attività ordinaria e regolare devono iscriversi all’apposito Albo nazionale gestori ambientali, presentando richiesta scritta alla sezione regionale del predetto Albo istituita presso la Camera di Commercio. Non è richiesta la prestazione di garanzie finanziarie, né la nomina di un responsabile tecnico e la dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria e idoneità tecnica. Per l’iscrizione è previsto il versamento di un diritto annuale pari a € 50. Ad analogo adempimento sono tenute le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno. Il D.Lgs. n. 152/2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96/L alla G.U. 14.4.2006, n. 88, contiene le nuove norme in materia ambientale che costituiscono il c.d. “Codice Ambientale”. Tra queste, va segnalato che l’art. 212 prevede l’istituzione dell’Albo nazionale gestori Ambientali. Il comma 8 del citato art. 212 contiene un’importante novità, estendendo l’obbligo di iscrizione al predetto Albo nazionale gestori ambientali ad una platea potenzialmente molto ampia di imprese. Infatti, oltre alle attività previste dal comma 5, vale a dire - raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; - bonifica dei siti; - bonifica dei beni contenenti amianto; - commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; - gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi; - gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti; sono obbligate all’iscrizione in base al successivo comma 8, a decorrere dal 29.4.2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 52/2006) anche: “Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno…”. L’esercizio di un’attività nell’ambito della quale si producono regolarmente rifiuti, anche non pericolosi, provvedendo alla raccolta e trasporto degli stessi in discarica o in centri di raccolta materiali (si pensi, ad esempio, alle imprese edili, di lavorazioni meccaniche, manifatturiere, ecc.), comporta di per sé l’obbligo di iscrizione al predetto Albo. Resterebbero pertanto escluse le imprese che occasionalmente raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ad esempio, in occasione di un trasloco della sede). MODALITÀ DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione va presentata alla Sezione regionale/provinciale dell’Albo territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, istituita presso la Camera di Commercio, utilizzando l’apposito schema. La domanda di iscrizione va presentata dal titolare dell’impresa/legale rappresentante della società L’iscrizione decorre dalla data di ricezione della domanda. Alla domanda di iscrizione va allegata l’attestazione del versamento del diritto annuale di € 50, da effettuare tramite bollettino di c/c/p intestato alla competente CCIAA. llo stesso Ministero evidenzia che il nuovo obbligo di iscrizione riguarda soltanto le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi ovvero di propri rifiuti pericolosi per quantità non eccedenti i citati limiti giornalieri, precedentemente non sottoposte ad alcun obbligo di iscrizione. L’obbligo non si estende alle imprese già iscritte per l’attività di trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi e per il trasporto di rifiuti pericolosi al di sopra delle predette quantità, che sono quindi autorizzate ad effettuare anche le tipologie di trasporto di cui all’art. 212, comma 8. In sintesi con la presente si informa che è in vigore il TESTO UNICO DELL'AMBIENTE che prevede l'obbligo di iscrizione all' Albo Gestori Ambientali per TUTTI I SOGGETTI CHE EFFETUANO TRASPORTI CONTINUATIVI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. Ciò significa ad esempio che tutte le imprese edili che trasportano i propri rifiuti derivanti da demolizioni dovranno essere iscritte all' Albo. Analogo obbligo per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccede i 30kg./30 litri al giorno. Le suddette due categorie sono state finora escluse dall'iscrizione all' albo. Chi non si iscrive può incorrere a pesanti sanzioni o all'arresto.
13 December 2006

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